14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5141 del 3 marzo 2011
Testo massima n. 1
In tema di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi [ per la disciplina regolata dalla legge n. 95 del 1979 ], l’ammissione al passivo in prededuzione del credito per trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, ai sensi dell’equiparazione ai debiti d’impresa così disposta dall’art. 4 del d.l. n. 414 del 1981 [ conv. nella legge 544 del 1981 ], non costituisce titolo preferenziale, in favore di tale creditore, rispetto al credito del Fondo di Garanzia, gestito dall’INPS, e derivante dalla surroga dell’ente previdenziale nel credito pagato ad altri dipendenti – secondo la previsione e con decorrenza dall’entrata in vigore dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 – in quanto la norma istitutiva della surroga in questione, benché disponga testualmente l’attribuzione al predetto Fondo del “privilegio” ex artt. 2751 bis e 2776 c.c. spettante al lavoratore surrogato sul patrimonio del datore di lavoro, non può che riferirsi all’intera posizione sostanziale e processuale di detto lavoratore, non necessitando l’automatismo di tale surrogazione legale, alla stregua dell’art. 1203, n. 5, c.c., di alcuna diversa ed ulteriore disposizione normativa; con la conseguenza che il Fondo di Garanzia che abbia anticipato il T.F.R. ad altri dipendenti ha diritto ad essere pagato in prededuzione se [ come nel caso di specie ] tale è la collocazione che, nell’ambito della procedura, spetta al credito dei lavoratori soddisfatti.
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