10 Gen Art. 1259 — Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile [ 1256 ], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2135/1972
La disciplina dettata dall’art. 1259 c.c., a proposito del subingresso del creditore nei diritti del debitore nei confronti del terzo che abbia reso impossibile la prestazione avente ad oggetto una cosa determinata, non vale a dimostrare che l’ordinamento positivo neghi la tutela aquiliana al creditore pregiudicato dal fatto illecito del terzo.
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