10 Gen Art. 2869 — Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore
Posted at 20:41h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo IV – Delle ipoteche > Sezione VIII – Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazionedel terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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