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Art. 2869 — Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

Art. 2869 — Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazionedel terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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