10 Gen Art. 2870 — Eccezioni opponibili dal terzo datore
Posted at 20:46h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo IV – Delle ipoteche > Sezione VIII – Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’articolo 2859.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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