Art. 1780 – Codice civile – Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa [1256], ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione [1777 comma 2].

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo [1259].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8978/2020

In tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili).

Cass. civ. n. 1246/2018

Nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all'adempimento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d'opera, l'omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa ancorché per fatto a lui non imputabile espone quest'ultimo, secondo il paradigma indicato dall'art. 1780 primo comma c.c., all'obbligo del risarcimento dei danno, da individuarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell'art. 1780, secondo comma, c.c..

Cass. civ. n. 22361/2007

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, dando per pacifica l'esistenza di un rapporto di conto corrente bancario, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni del correntista nei confronti della banca, per avere questa rilasciato dei libretti degli assegni nei confronti di persona non autorizzata a ritirarli, non ritenendo sufficiente, al fine di assolvere al relativo onere probatorio, il disconoscimento operato dal correntista della sottoscrizione apposta sui moduli di richiesta di carnet e la mancata richiesta di verificazione della scrittura da parte della banca). (Cassa e decide nel merito, App. Lecce, 24 Giugno 2003).

Cass. civ. n. 14470/2004

La responsabilità "ex recepto" incombe sul depositario così che il medesimo ha l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita della cosa; il relativo accertamento costituisce questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità ove la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del titolare di un laboratorio per l'esame di metalli preziosi, per la perdita di un lingotto d'oro trafugato durante una rapina a mano armata, immediatamente denunciata al depositante, in considerazione delle modalità dell'azione, compiuta in pieno giorno, in presenza del titolare e di un cliente, e tenendo conto della cautela adottata installando un campanello per l'apertura della porta del locale, restando ininfluente la circostanza che il lingotto fosse stato lasciato in bella vista).

Cass. civ. n. 13359/2004

Il depositante subentra nel diritto che spetta al depositario, sia esso di risarcimento verso il terzo che di indennizzo verso l'assicuratore, in quanto l'art. 1780 c.c. deve essere interpretato nel senso di comprendere ogni diritto comunque e a qualsiasi titolo spettante al depositario in relazione alla perdita incolpevole della cosa.
L'art. 1780 c.c. trova integrale applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito (come, nella specie, il contratto d'opera) o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto. In caso di sottrazione della cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. A tal fine, è senz'altro ravvisabile fatto non imputabile, idoneo a liberare il depositario dalla responsabilità per mancata restituzione della cosa depositata, quando la cosa stessa gli venga sottratta nel luogo in cui è custodita mediante la commissione di rapina a mano armata, senza che rilevi se egli abbia adottato particolari accorgimenti o cautele nella custodia, essendo i medesimi resi inutili dal diretto impiego della violenza sulla sua persona.

Cass. civ. n. 10484/2004

Con riferimento al contratto di ormeggio con obbligo di custodia, in caso di avaria, deterioramento o distruzione della imbarcazione, il concessionario dell'ormeggio non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia della "res" la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Tale fatto esterno non deve assumere necessariamente i caratteri del caso fortuito o della forza maggiore, atteso che non si versa in ipotesi di presunzione di responsabilità, ma di presunzione di colpa. Pertanto la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, con l'avvertenza che ove il concessionario dell'ormeggio si renda conto (o debba rendersi conto) della necessità di uno sforzo maggiore rispetto a quello ordinario, egli è tenuto a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.

Cass. civ. n. 19769/2003

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario (nella specie: per furto notturno mediante narcosi indotta da ignoti), sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa — trattandosi di obbligazione di valore — a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui eccede quanto coperto dagli interessi legali.

Cass. civ. n. 18651/2003

In analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile.

Cass. civ. n. 8389/1995

In tema di deposito, il principio secondo cui, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possano, sin dal momento della conclusione del contratto, convenire la misura del risarcimento spettante al depositante, indicando nella ricevuta di custodia (o in altro documento) il valore delle cose depositate al momento della consegna. Tale valore non opera come limite all'obbligo del risarcimento gravante sul depositario — avendo diritto il danneggiato a conseguire la rivalutazione monetaria sulla somma indicata come valore della cosa ma costituisce una delimitazione dell'oggetto del contratto. 

Cass. civ. n. 6242/1993

Nel caso di perdita della cosa data in deposito, il depositario, per liberarsi dall'obbligo di risarcimento del danno, deve provare che l'evento era imprevedibile e inevitabile o estraneo al comportamento da lui tenuto nell'esecuzione del contratto; atteso che primo presupposto per la liberazione del contraente inadempiente dalla colpa presunta è la non imputabilità allo stesso della causa dell'inadempimento e solo dopo che il debitore abbia provato la causa concreta dell'inadempimento si può passare alla valutazione della diligenza da lui prestata. Ne consegue che ove il depositario non abbia fornito la prova che la perdita della cosa si è verificata in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, resta superflua la valutazione della diligenza prestata da lui, non essendo essa sola sufficiente per la liberazione del depositario dall'obbligo del risarcimento del danno. 

Cass. civ. n. 8541/1991

L'art. 1780 primo comma c.c., ove stabilisce che il depositario, perduta la detenzione della cosa per fatto a lui non imputabile, è tenuto al risarcimento del danno per il caso in cui non provveda a denunciare immediatamente al depositante il predetto fatto, va interpretato, in armonia con i principi generali in materia di nesso di causalità, nel senso che quel danno comprende esclusivamente i pregiudizi che siano conseguenza immediata e diretta dell'omessa o ritardata denuncia. Pertanto, l'indicato danno può identificarsi con il valore della cosa depositata solo se il depositante dimostri che la perdita di essa sia dipesa dall'inosservanza dell'obbligo di denuncia.

Cass. civ. n. 5955/1984

La consegna dell'autovettura per effettuarvi delle riparazioni, accompagnata dalla accettazione delle chiavi, pur avendo una funzione strumentale rispetto all'adempimento della prestazione d'opera, fa sorgere nell'accipiente l'obbligo di custodire e di restituire il veicolo. Conseguentemente questi, qualora il veicolo — parcheggiato sulla pubblica strada — venga sottratto, è tenuto al risarcimento del danno, senza che assuma rilievo la circostanza che il proprietario abbia consentito a quel parcheggio.

Cass. civ. n. 6218/1981

Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore del ricevitore, conseguente allo sbarco (sia d'ufficio, che d'amministrazione), la responsabilità ex recepto dell'ente depositario si configura limitatamente alle merci da esso effettivamente ricevute dal vettore e, quindi, unicamente per le perdite posteriori allo scaricamento, e non per quelle verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto, in quanto solo con l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore e, pertanto, l'obbligo di custodia ex recepto del depositario, con il relativo onere probatorio circa la non imputabilità dell'inadempimento, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, in relazione alla quale, peraltro, resta a carico del destinatario, a cui favore il deposito è venuto ad esistenza, la prova dell'elemento temporale della perdita (cioè la sua posteriorità all'affidamento ed allo sbarco), che è fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria.