14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6218 del 21 novembre 1981
Testo massima n. 1
Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore del ricevitore, conseguente allo sbarco [ sia d’ufficio, che d’amministrazione ], la responsabilità ex recepto dell’ente depositario si configura limitatamente alle merci da esso effettivamente ricevute dal vettore e, quindi, unicamente per le perdite posteriori allo scaricamento, e non per quelle verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto, in quanto solo con l’affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore e, pertanto, l’obbligo di custodia ex recepto del depositario, con il relativo onere probatorio circa la non imputabilità dell’inadempimento, ai fini dell’esclusione della sua responsabilità, in relazione alla quale, peraltro, resta a carico del destinatario, a cui favore il deposito è venuto ad esistenza, la prova dell’elemento temporale della perdita [ cioè la sua posteriorità all’affidamento ed allo sbarco ], che è fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria.
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