Art. 1779 – Codice civile – Cosa propria del depositario
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto [1253 ss.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 28000/2019
Qualora l'assegnatario di un alloggio economico e popolare, abbia dato in comodato il bene medesimo ad un terzo, quest'ultimo, in applicazione analogica del principio codificato dall'art 1779 c.c., può opporsi alla pretesa di rilascio, avanzata dal comodante, solo se si verifichino entrambe le seguenti condizioni: che il comodante risulti privato del proprio titolo di assegnazione a seguito di revoca o decadenza disposta dall'autorità competente ed il terzo comodatario vanti un proprio titolo di assegnazione incompatibile con la altrui disponibilità materiale dell'immobile.