14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12014 del 11 novembre 1991
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli, il «regresso» dell’impresa designata, che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall’art. 19 primo comma lett. a ] e b ] della L. 24 dicembre 1969 n. 990, nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero dell’indennizzo pagato, come previsto dall’art. 29 primo comma della legge stessa, è riconducibile nell’ambito della surrogazione legale di cui all’art. 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell’attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito. Pertanto, qualora il conciliatore, decidendo secondo equità ai sensi dell’art. 113 secondo comma c.p.c., abbia applicato a detto regresso la prescrizione biennale cui è soggetto il credito del danneggiato, si deve escludere, a carico della relativa pronuncia, la configurabilità di una violazione dei principi regolatori della materia [ denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. ].
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