14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1952 del 21 giugno 1971
Testo massima n. 1
La surrogazione legale nel pagamento, di cui all’art. 1203, n. 3 c.c., è subordinata alla duplice condizione dell’esistenza dell’obbligo giuridico del solvens di pagare un debito per un altro soggetto e della ricorrenza di un rapporto che attribuisca al primo un diritto di regresso verso il secondo. Pertanto nel caso di fatto illecito addebitabile a più persone, il coobbligato escusso dal danneggiato ha diritto di regresso verso gli altri coobbligati nei limiti della misura determinata dalla rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate ed è surrogato nei confronti dei medesimi nei diritti del creditore.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]