Cass. civ. n. 195 del 5 gennaio 1995
Testo massima n. 1
L'obbligo del compratore di pagare l'imposta di registro quale spesa inerente alla vendita, fissato dall'art. 1475 c.c. nel rapporto con l'alienante, si estende alla sopratassa ed alla penalità dovute in caso di mancata registrazione nei termini, per l'indisciplinabilità, nel rapporto interno, degli effetti propri dell'inadempimento contrattuale e di quello fiscale, mentre la solidarietà fra i contraenti sancita dalla legge di registro vale solo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
Testo massima n. 2
Non sussiste ipotesi di indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, nel caso in cui il compratore abbia pagato l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (Invim), dovuta dal venditore, sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore. In siffatta ipotesi si ha soltanto surrogazione del solvens nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 2036, terzo comma, c.c. ed il debito di restituzione resta debito di valuta essendo esso costituito da una somma di danaro sin dalla origine del rapporto.