10 Gen Art. 1811 — Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8409/1990
In tema di comodato, in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell’art. 1811 c.c., determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa. Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.
Cass. civ. n. 1772/1976
Nel comodato a tempo indeterminato, non stipulato espressamente intuitu personae, la morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto, ma l’estinzione si ha solo allorquando il comodante chieda agli eredi la restituzione della cosa.
Cass. civ. n. 1407/1976
Il comodato si estingue con la morte del comodatario, anche se non è spirato ancora il termine previsto dal contratto; ed a maggior ragione con quell’evento si estingue il comodato senza determinazione di durata, altrimenti noto come precario; di conseguenza, qualora nell’immobile si immetta un successore del comodatario, il medesimo non può essere considerato, per tale sua qualità, detentore del bene, dovendosi invece esaminare se il potere di fatto dallo stesso personalmente iniziato, possa essere valutato autonomamente rispetto alla situazione precedente, come vero e proprio possesso, in quanto tale, utile anche agli effetti dell’usucapione.
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