14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8409 del 18 agosto 1990
Testo massima n. 1
In tema di comodato, in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell’art. 1811 c.c., determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa. Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.
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