10 Gen Art. 1181 — Adempimento parziale
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile [ 1384 ], salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente [ 1484, 1672; 8 d. gen. c.c; 45 l. camb.; 37 l. ass. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20160/2013
In tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l’adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un’unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell’art. 1181 c.c., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una “concessione” ai sensi dell’art. 1965 c.c., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l’accertamento dell’equivalenza tra le reciproche concessioni.
Cass. civ. n. 14573/2007
L’accettazione, senza riserve, dell’adempimento tardivo di una prestazione, equiparabile all’accettazione dell’adempimento parziale di essa (art. 1181 c.c.), non determina la decadenza dal far valere l’inosservanza del termine (da ritenere non essenziale, nel silenzio del creditore, ai sensi dell’art. 1457 c.c.) né implica la rinuncia al risarcimento del danno derivatone.
Cass. civ. n. 15807/2005
L’art. 1181 c.c., attribuendo al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di accettare un adempimento parziale consente di riconoscergli, in mancanza di espresse disposizioni o principi generali in contrario, anche quella di chiedere giudizialmente il pagamento di una sola parte della somma dovuta. Ne consegue che la domanda di condanna al pagamento degli interessi può essere proposta non solo cumulativamente con quella di pagamento del capitale, ma anche separatamente, tanto se si tratta di interessi moratori, e quindi complementari al credito pecuniario, quanto se si tratta di interessi convenzionali o compensativi, aventi struttura autonoma, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per il debitore, il quale può evitare i maggiori oneri connessi alla duplicazione dei giudizi costituendo in mora il creditore mediante l’offerta del pagamento dell’intero, oppure chiedendo l’accertamento negativo del credito.
Cass. civ. n. 108/2000
In assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall’art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.
Cass. civ. n. 3814/1998
Il creditore non è tenuto ad accettare un adempimento parziale, pur avendo facoltà, in previsione di contestazioni di una sua maggiore pretesa od altro, di accettare o domandare un pagamento parziale.
Cass. civ. n. 5747/1995
Ai sensi dell’art. 1181 c.c. — a norma del quale il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente — il suddetto rifiuto, integrando l’esercizio di un diritto espressamente previsto dalla legge, non può costituire in colpa il creditore che tale diritto abbia esercitato.
Cass. civ. n. 20/1987
L’accettazione, da parte del creditore, dell’adempimento parziale — che, a norma dell’art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare — non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell’inadempimento.
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