10 Gen Art. 1672 — Impossibilità di esecuzione dell’opera
Posted at 20:35h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo VII – Dell’appalto
Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile [ 1675, 2228 ], in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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