10 Gen Art. 1673 — Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora [ 1207 ] a verificarla [ 1655 ], il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia [ 1658 ].
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell’appaltatore.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4707/1977
In tema di appalto, i principi dettati dall’art. 1673 c.c., con riguardo alla ripartizione dei rischi per il caso di perimento o deterioramento dell’opera prima dell’accettazione, postulano che detti eventi siano dovuti a causa non imputabile ad alcuna delle parti, e, pertanto, non sono invocabili dal committente, al fine di ottenere una riduzione del corrispettivo per fatti a lui stesso ascrivibili.
Cass. civ. n. 1575/1976
Il principio, secondo il quale nell’ipotesi di perimento della cosa per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il perimento stesso è a carico dell’appaltatore (art. 1673 c.c.), opera, a maggior ragione, nell’ipotesi che il perimento sia proprio a lui, in tutto o in parte, imputabile, senza che possa aver rilievo la circostanza che il perimento sia stato solo parziale.
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