Art. 1674 – Codice civile – Morte dell’appaltatore
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio [81 l.fall.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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