10 Gen Art. 805 — Donazioni irrevocabili
Posted at 20:35h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo V – Delle donazioni > Capo IV – Della revocazione delle donazioni
Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine [ 801 c.c. ], né per sopravvenienza di figli [ 803 c.c. ], le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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