Art. 805 – Codice civile – Donazioni irrevocabili

Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine [801 c.c.], né per sopravvenienza di figli [803 c.c.], le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.