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Art. 803 — Revocazione per sopravvenienza di figli

Art. 803 — Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono [ 805 c.c. ] essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante [ 800 c.c. ].

Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio [ 250, ss., 687 c.c. ], salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito [ 462 c.c. ] al tempo della donazione [ 804, 806, 809 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5345/2017

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell’atto di liberalità, dell’esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo. Né tale previsione contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l’interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicché è proprio l’assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell’essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benchè conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.

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Cass. civ. n. 6761/2012

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, come anche dall’adozione del minore d’età ex art. 27 della legge n. 184 del 1983; pertanto, la revocazione della donazione non è consentita per sopravvenuta adozione del maggiore d’età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all’adottante la trasmissione del nome e del patrimonio (“adoptio in hereditatem”), essendo, quindi, manifestamente infondata la questione di illegittimità dell’art. 803 c.c., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.

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Cass. civ. n. 2031/1994

L’art. 803 c.c., nel regolare la revocabilità della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti legittimi del donante ovvero della conoscenza dell’esistenza degli uni o degli altri, istituisce fra le due categorie una relazione disgiuntiva, dimostrativa dell’intento del legislatore di considerarle in via alternativa e di esclusione, tale cioè che — atteso il vincolo meno stretto dei discendenti col donante — la sopravvenienza o conoscenza dell’esistenza di figli, se non fatte valere ai fini della revoca, precludono la possibilità della revoca stessa in relazione a sopravvenienza o conoscenza di discendenti legittimi. La revocazione della donazione, regolata dall’art. 803 c.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di consentire al donante una rivalutazione dell’opportunità della donazione di fronte al fatto sopravvenuto della nascita o conoscenza dell’esistenza di figli o discendenti legittimi e cioè di eventi che essendo successivi alla perfezione ed efficacia del negozio di donazione non possono sullo stesso influire se non nel momento in cui si siano verificati; con la conseguenza che, stante il divieto di retroattività della legge posto nell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile come principio generale del nostro ordinamento giuridico, a regolare il rapporto sono le norme in quel tempo vigenti, mancando nella materia disposizioni transitorie come quella dell’art. 141 disp. att. c.c. per la revocazione per ingratitudine.

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