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Art. 801 — Revocazione per ingratitudine

Art. 801 — Revocazione per ingratitudine

La domanda di revocazione per ingratitudine [ 800 c.c. ] non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 [ 802, 806 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22013/2016

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell’ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito).

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Cass. civ. n. 7487/2011

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare l’anzidetto principio di diritto, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell’ingratitudine nel comportamento del donatario che, di fronte alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i due genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, aveva invitato il padre, con una lettera formale, a lasciare l’immobile di sua proprietà, destinato a casa familiare, acquistato con il denaro ricevuto dalla liberalità paterna e materna).

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Cass. civ. n. 14093/2008

L’ingiuria grave che, ai sensi dell’art. 801 c.c., legittima la revoca della donazione per ingratitudine del donatario, consiste in un qualsiasi atto o comportamento il quale leda in modo rilevante il patrimonio morale del donante, e palesi per ciò solo un sentimento di avversione da parte del donatario. (Nella specie la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto che integrasse gli estremi dell’ingiuria grave la condotta della moglie che aveva intrattenuto per lungo tempo una relazione extraconiugale con modalità oggettivamente irriguardose nei confronti del coniuge, sfociata nell’abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli).

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Cass. civ. n. 7033/2005

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l’effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune (nella specie, la S.C., nell’enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell’ingratitudine, nel comportamento del donatario che aveva schiaffeggiato per due volte la madre donante, essendo l’episodio maturato a seguito di provocazione in un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti).

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Cass. civ. n. 5333/2004

Non costituiscono ingiuria grave verso il donante, ai fini della revoca della donazione per ingratitudine ai sensi dell’art. 801 c.c., nè il rifiuto di acconsentire alla richiesta del donante di vendita dell’immobile oggetto di donazione (tale richiesta equivalendo ad una pretesa di restituzione del bene, legittimamente rifiutata indipendentemente dai motivi della stessa), nè quei comportamenti di reazione legittima (perchè attuata attraverso gli strumenti offerti dall’ordinamento) a tale richiesta e ad altri atti in vario modo finalizzati a sostenerla.

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Cass. civ. n. 5310/1998

L’ingiuria grave che l’art. 801 c.c. prevede quale motivo di revocazione della donazione ricorre quando il beneficiario ha leso con il proprio comportamento il patrimonio morale e affettivo del donante se la lesione è avvenuta per effetto dell’animosità ed avversione nutrite dal donatario avverso il donante. Pertanto, non costituisce offesa grave ai sensi dell’art. 801 c.c. la vendita da parte del donatario dell’appartamento ricevuto in donazione, né la presentazione all’autorità di pubblica sicurezza di un esposto contro il donante, ove tale iniziativa sia volta a far cessare un comportamento illegittimo del donante nei confronti del donatario. (Nella specie il donante aveva cambiato la serratura dell’appartamento impedendone al donatario l’accesso).

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Cass. civ. n. 10614/1990

La revoca della donazione per ingratitudine sotto il profilo dell’ingiuria grave richiede un’azione consapevole e volontaria del donatario direttamente volta contro il patrimonio morale del donante, risolvendosi in una manifestazione di perversa animosità verso il donante idonea a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità. Per contro i comportamenti del donatario (nella specie, interruzione degli studi, uso di stupefacenti e commissione di reati) che, pur potendo comportare dolorose reazioni nell’animo del donante, non sono tuttavia volti direttamente a colpirlo, non giustificano la revoca della donazione elargita in epoca anteriore.

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Cass. civ. n. 2003/1987

La donazione, anche indiretta, tra i coniugi (ammessa dopo la dichiarazione di incostituzionalità del relativo divieto, con sentenza n. 91 del 1973 della Corte cost.) non si sottrae (anche nel vigore del regime di parità introdotto con la riforma del diritto di famiglia) alla revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. Peraltro, ai detti effetti, l’ingratitudine del coniuge donatario, in ipotesi di separazione, non si può ravvisare nel solo fatto di aver posto fine alla convivenza e in quello di aver intrecciato un nuovo legame, ma va individuata nel modo ingiurioso con cui tali fatti siano stati compiuti.

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