10 Gen Art. 436 — Obbligo tra adottante e adottato
Posted at 20:37h
in Codice civile
L’adottante [ 291 ] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [ legittimi o naturali ] di lui [ 433 n. 3 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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