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Art. 433 — Persone obbligate

Art. 433 — Persone obbligate

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine :

  1. 1) il coniuge [ 51, 156 ];
  2. 2) i figli [ legittimi o legittimati o naturali o adottivi ] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi[ , anche naturali ];
  3. 3) i genitori [ 279 ] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti;
  4. 4) i generi e le nuore [ 434 ];
  5. 5) il suocero e la suocera;
  6. 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [ 439 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1992/1996

Il Ministero dell’interno, quale istituzione intermediaria ai sensi della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul riconoscimento all’estero degli obblighi alimentari, allorquando chiede la delibazione di sentenze straniere recanti la condanna agli alimenti a favore di minori agisce con propria legittimazione come portatore di un interesse proprio di natura pubblicistica ed il relativo potere di azione è svincolato dal rilascio della procura da parte del soggetto creditore degli alimenti, restando subordinato solo alla richiesta avanzata dalle autorità speditrici. Ne consegue che la procura del creditore alimentare all’autorità intermediaria, prevista solo in via eventuale dall’art. 3 n. 3 della suddetta convenzione, non conferisce alla detta istituzione nessun potere rappresentativo ulteriore ed è riconducibile alla categoria dei meri atti di impulso.

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Cass. civ. n. 557/1970

Il diritto agli alimenti esula dall’ambito dei rapporti familiari, sottraendosi quindi ai principi d’ordine pubblico che investono la loro disciplina, così come quella delle limitazioni di prove a detti rapporti inerente, e, rientrando nella sfera delle obbligazioni patrimoniali, è regolato (in virtù dell’art. 25 delle disposizioni sulla legge in genere) dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale l’obbligo degli alimenti deriva.

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Cass. civ. n. 2859/1968

La convenzione con la quale due coniugi, prima dell’omologazione della separazione consensuale si distribuiscono l’obbligo delle contribuzioni patrimoniali verso i figli e determinano l’ammontare degli assegni alimentari e il modo di somministrarli conserva validità anche dopo la successiva omologazione della separazione consensuale, salvo che non sia stata espressamente modificata.

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Cass. civ. n. 2066/1966

Il diritto agli alimenti sussiste anche se l’alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell’alimentando.

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