14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2859 del 5 settembre 1968
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in Massimario
Testo massima n. 1
La convenzione con la quale due coniugi, prima dell’omologazione della separazione consensuale si distribuiscono l’obbligo delle contribuzioni patrimoniali verso i figli e determinano l’ammontare degli assegni alimentari e il modo di somministrarli conserva validità anche dopo la successiva omologazione della separazione consensuale, salvo che non sia stata espressamente modificata.
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