Cass. civ. n. 557 del 6 marzo 1970
Testo massima n. 1
Il diritto agli alimenti esula dall'ambito dei rapporti familiari, sottraendosi quindi ai principi d'ordine pubblico che investono la loro disciplina, così come quella delle limitazioni di prove a detti rapporti inerente, e, rientrando nella sfera delle obbligazioni patrimoniali, è regolato (in virtù dell'art. 25 delle disposizioni sulla legge in genere) dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale l'obbligo degli alimenti deriva.