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Art. 51 — Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente

Art. 51 — Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente

Il coniuge dell’assente [ 117 ], oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [ 159 ] e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare [ 433 ] da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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