10 Gen Art. 50 — Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza [ 730 c.p.c. ], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente [ 587 ], se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari [ 592 c.c. ] o legittimi [ 587, 565 ], se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi [ 479 ] possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni [ 52 ss. ].
I legatari [ 588 ], i donatari [ 769 ] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti [ 63 co. II, 64 ].
Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434 [ 51, 63 co. 3, 448 ].
Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale [ 119 c.p.c. ]; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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