Art. 119 – Codice di procedura civile – Imposizione di cauzione
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire [disp. att. 85, 86, 155].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5406/1986
Il provvedimento di svincolo della cauzione, ed ogni altro relativo, non ha carattere di atto decisorio, ma costituisce un provvedimento meramente amministrativo ed ordinatorio, consistendo in un puro e semplice ordine di pagamento con autorizzazione a riscuotere. Pertanto esso non è suscettibile di ricorso per cassazione, anche nel suo aspetto negativo ed omissivo, a norma dell'art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. n. 5080/1979
In tema di procedimento di nuova opera, lo svincolo della cauzione imposta ex art. 1171, secondo comma, c.c., non richiede una pronuncia di contenuto decisorio la cui omissione sia censurabile per violazione dell'art. 112 c.p.c. ma, essendo imposta con provvedimento di carattere ordinatorio, il suo svincolo, ove ne ricorrano i presupposti, è disposto dallo stesso giudice che ha emanato il provvedimento, in base al generale principio dell'art. 177 c.p.c.