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Articolo 119 Codice di procedura civile — Imposizione di cauzione

Articolo 119 Codice di procedura civile — Imposizione di cauzione

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire [ disp. att. 85, 86, 155 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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