17 Mar Articolo 119 Codice di procedura civile — Imposizione di cauzione
Posted at 10:20h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo – Disposizioni generali > Titolo V – Dei poteri del giudice
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire [ disp. att. 85, 86, 155 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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