17 Mar Articolo 730 Codice di procedura civile — Esecuzione
Posted at 10:22h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto – Dei procedimenti speciali > Titolo II – Dei procedimenti in materia di famiglia > Capo III – Disposizioni relative all’assenza
La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato [ 324 ] e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente [ c.c. 63 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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