Art. 729 – Codice di procedura civile – Pubblicazione della sentenza
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto - Dei procedimenti speciali > Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia > Capo III - Disposizioni relative all'assenza
[La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l'annotazione sull'originale [730].]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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