10 Gen Art. 63 — Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’articolo 58 [ 730 c.p.c. ], coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente [ 50 e ss. c.c. ] o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’articolo 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni [ 66 ].
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel Quarto comma dell’articolo 50 [ 448 ].
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte [ 505, 73 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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