Art. 63 – Codice civile – Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58 [730 c.p.c.], coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [50 e ss. c.c.] o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni [66].
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50 [448].
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte [505, 73].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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