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Art. 73 — Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Art. 73 — Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione [ 456 ], essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [ 533 ] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito [ 66 ], salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione [ 1158 ].

Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 71.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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