Art. 58 – Codice civile – Dichiarazione di morte presunta dell’assente

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza [56] dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età [2] dell'assente.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza [49].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17133/2016

Il diritto alla percezione della pensione di reversibilità del coniuge scomparso sorge dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di morte presunta, sicché anteriormente a tale momento non decorre il termine di prescrizione del relativo diritto.

Cass. civ. n. 759/1969

Il provvedimento di dichiarazione di morte presunta ha forma, contenuto ed effetti di sentenza, compresa la forza del giudicato, nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio, dal che deriva l'impugnabilità del provvedimento stesso con l'appello e con il ricorso per cassazione.