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Art. 58 — Dichiarazione di morte presunta dell’assente

Art. 58 — Dichiarazione di morte presunta dell’assente

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50, può con sentenza [ 56 ] dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età [ 2 ] dell’assente.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza [ 49 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 759/1969

Il provvedimento di dichiarazione di morte presunta ha forma, contenuto ed effetti di sentenza, compresa la forza del giudicato, nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio, dal che deriva l’impugnabilità del provvedimento stesso con l’appello e con il ricorso per cassazione.

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