Art. 59 – Codice civile – Termine per la rinnovazione dell’istanza
L'istanza [58], quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.