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Art. 59 — Termine per la rinnovazione dell’istanza

Art. 59 — Termine per la rinnovazione dell’istanza

L’istanza [ 58 ], quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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