10 Gen Art. 48 — Curatore dello scomparso
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza [ 43 ], su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [ 565 ] o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [ 721 ss. c.p.c. ].
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4081/2014
La “conservazione del patrimonio dello scomparso”, ai sensi dell’art. 48 cod. civ., pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell’imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo.
Cass. civ. n. 1253/2005
L’obbligo dell’INAIL di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli artt. 48 e ss. c.c., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all’uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, né liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, né assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi.
Cass. civ. n. 11943/1999
In caso di nomina di un curatore alla persona scomparsa, a norma dell’art. 48 c.c., il termine per impugnare una sentenza per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 1 c.p.c. prende corso dal giorno della conoscenza del dolo da parte del curatore soltanto ai fini della proposizione della domanda di revocazione da parte dello stesso, mentre ai fini della proposizione dell’impugnazione da parte dell’interessato personalmente il termine decorre solo dal giorno in cui egli ne abbia avuto conoscenza diretta.
Cass. civ. n. 7364/1991
La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale (art. 48 c.c.), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell’adempimento.
Cass. civ. n. 4338/1989
Il curatore dello scomparso, in quanto abilitato, ai sensi dell’art. 48 c.c., alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione — la quale, in mancanza di limiti temporali imposti dal provvedimento di nomina, permane per tutto il periodo della scomparsa, fino alla promozione del procedimento per la dichiarazione di assenza (art. 49 c.c.) — sia di ostacolo la mancata prova dell’esistenza in vita del pensionato ai sensi dell’art. 69 c.c. (secondo cui nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato), essendo tale norma inapplicabile alla specie per l’indubitabile anteriorità dell’insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare.
Cass. civ. n. 1906/1974
La mancanza assoluta di notizie in ordine ad un soggetto allontanatosi dal luogo del suo ultimo domicilio (an et ubi sit) determina una paralisi di attività per chi vanta diritti o abbia aspettative nei confronti dello scomparso, privo di un rappresentante legale o di un procuratore. A tale situazione è possibile ovviare soltanto attraverso l’emanazione del provvedimento di nomina del curatore speciale, a norma del combinato disposto degli artt. 48 comma primo c.c. e 721 c.p.c., nei cui confronti è consentito instaurare un regolare rapporto processuale.
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