14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7364 del 4 luglio 1991
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in Massimario
Testo massima n. 1
La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale [ art. 48 c.c. ], non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto [ a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta ], e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell’adempimento.
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