14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4081 del 20 febbraio 2014
Testo massima n. 1
In tema di contratto d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista [ nella specie, curatore allo scomparso ], ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell’associazione professionale di appartenenza.
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Testo massima n. 2
La “conservazione del patrimonio dello scomparso”, ai sensi dell’art. 48 cod. civ., pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell’imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo.
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