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Art. 159 — Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

Art. 159 — Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 224/1977

L’esistenza di patrimoni individuali dei singoli partecipanti non è incompatibile con la figura della comunione tacita familiare, perché questa non attrae nella sua sfera tutti gli averi e proventi del singolo componente, ma soltanto quelli che egli metta, volontariamente, in tutto od in parte, a disposizione del consorzio familiare, nel comune interesse, attraverso una manifestazione, anche tacita, di volontà.

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