14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12103 del 23 novembre 1995
Testo massima n. 1
La pubblicazione della sentenza – prevista dall’art. 2600, comma 2, c.c. in caso di atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa – è un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall’esistenza [ o dalla prova ] di un danno attuale generico, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi [ quali il discredito ], ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno [ sia in materia contrattuale che extracontrattuale ], è ammissibile la domanda dell’attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso [ espresso o tacito ] del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall’ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell’attore a forme di tutela cautelare o speciale [ quali l’iscrizione d’ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l’azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all’art. 2600 c.c. ]. Rispetto a siffatta domanda, l’opposizione del convenuto si configura come richiesta [ anche implicita ] di accertamento dell’insussistenza del danno, attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità, ed è ricollegabile all’interesse del convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall’attore; con la conseguenza che, una volta proposta detta opposizione, l’attore, al fine dell’accoglimento della propria domanda, è tenuto a dare la dimostrazione della sussistenza del danno [ non della sua mera probabilità ], anche se indipendentemente dall’individuazione attuale dell’entità dello stesso.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]