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Art. 2601 — Azione delle associazioni professionali

Art. 2601 — Azione delle associazioni professionali

Quando gli atti di concorrenza sleale [ 2598 ] pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche [ dalle associazioni professionali e ] dagli enti che rappresentano la categoria.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15417/2016

L’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.

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Cass. civ. n. 2949/2016

Ai fini della costituzione della servitù di presa d’acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l’originario unico proprietario abbia impresso un’oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell’acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante.

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Cass. civ. n. 3502/2013

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell’esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell’accertamento della sussistenza del diritto).

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Cass. civ. n. 11404/1996

Perché sia configurabile la legittimazione di una associazione professionale ad agire per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 c.c., è necessario che sussista in capo a tale associazione un interesse ulteriore e differenziato rispetto a quello del singolo imprenditore ad essa aderente, tale da consentire ad essa di agire anche e quest’ultimo non intenda farlo. La sussistenza di tale legittimazione presuppone quindi necessariamente il carattere plurioffensivo della condotta della quale si chiede la repressione, nel senso che essa, oltre a ledere l’interesse di uno o più imprenditori, deve implicare la diretta lesione dell’interesse specifico del quale l’associazione professionale è portatrice; non è pertanto ammissibile, ai sensi della norma citata, un’azione per la repressione della concorrenza sleale promossa da una associazione di categoria a tutela di un generico interesse alla correttezza del commercio. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto un’associazione di commercianti carente di legittimazione ad agire, ai sensi dell’art. 2601 c.c., nei confronti di un’impresa accusata di aver diffuso opuscoli atti a denigrare presso il pubblico altre imprese del settore. La S.C. ha confermato tale decisione in base al suddetto principio).

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Cass. pen. n. 1/1996

La circostanza che la formulazione letterale dell’art. 27 c.p.p., in tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente, postuli l’identità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara, contestualmente o successivamente, la propria incompetenza, non esclude che la disciplina della caducazione automatica della misura cautelare contenuta in detto articolo non si estenda anche alle ipotesi di diversità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiari l’incompetenza, in quanto il carattere provvisorio dell’efficacia della misura disposta da giudice incompetente è espressione di un potere eccezionale e, pertanto, non può essere limitato ai casi di identità tra giudice disponente la misura e giudice che dichiara l’incompetenza.

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Cass. civ. n. 12103/1995

La pubblicazione della sentenza – prevista dall’art. 2600, comma 2, c.c. in caso di atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa – è un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall’esistenza (o dalla prova) di un danno attuale generico, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi (quali il discredito), ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro.

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Cass. civ. n. 9073/1995

Nel caso in cui un’associazione non riconosciuta, quale ente esponenziale di un determinato gruppo di imprenditori, abbia ottenuto, a norma degli art. 2570 c.c. e 2 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio collettivo utilizzato dagli imprenditori associati, detta associazione, che non riveste la qualità di imprenditore e non ha lo scopo di tutelare interessi generali di categoria, ove vengano compiuti da terzi atti di abuso del marchio, mentre può ottenere ogni tutela di tipo reale nascente dalla violazione di tale diritto oltre che il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, non è legittimata ad agire con l’azione di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 c.c.

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Cass. pen. n. 570/1994

La violazione del diritto, fissato nell’art. 104 c.p.p., dell’imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il proprio difensore (cui si collega il diritto del difensore di accedere nei luoghi in cui l’indagato è custodito: art. 36, primo comma, att.) e che può essere derogato su richiesta del P.M., con decreto motivato del giudice, a norma del terzo comma del ricordato art. 104, solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, non può esaurirsi con la sola irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 124 c.p.p. Il diritto al colloquio con il difensore da parte dell’indagato in vinculis si atteggia, infatti, come finalizzato all’assistenza dell’indagato stesso. Ne consegue che l’inosservanza della norma che lo prevede e regola è sanzionata da nullità di ordine generale, ma rilevabile o deducibile entro i termini e nei limiti di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.

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Cass. civ. n. 6127/1986

Le azioni possessorie di reintegrazione o manutenzione devono ritenersi esperibili, davanti al giudice ordinario, anche da parte di un ente pubblico, che sia stato immesso nel possesso del fondo privato in esecuzione di decreto autorizzativo dell’occupazione temporanea e d’urgenza, considerato che la tutela possessoria prescinde dalla natura dell’atto giustificativo della relazione di fatto con la cosa, e non può essere esclusa dalla circostanza che il possessore, per la sua qualità, sia in grado di avvalersi alternativamente di strumenti ai autotutela esecutiva in via amministrativa.

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