14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2066 del 26 luglio 1966
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il diritto agli alimenti sussiste anche se l’alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell’alimentando.
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