Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2003 del 25 febbraio 1987

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2003 del 25 febbraio 1987

Testo massima n. 1

La donazione, anche indiretta, tra i coniugi [ ammessa dopo la dichiarazione di incostituzionalità del relativo divieto, con sentenza n. 91 del 1973 della Corte cost. ] non si sottrae [ anche nel vigore del regime di parità introdotto con la riforma del diritto di famiglia ] alla revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. Peraltro, ai detti effetti, l’ingratitudine del coniuge donatario, in ipotesi di separazione, non si può ravvisare nel solo fatto di aver posto fine alla convivenza e in quello di aver intrecciato un nuovo legame, ma va individuata nel modo ingiurioso con cui tali fatti siano stati compiuti.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze