10 Gen Art. 251 — Autorizzazione al riconoscimento
Posted at 20:34h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VII – Dello stato di figlio > Capo IV – Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio > Sezione I – [ della filiazione naturale ]
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità [ 78 ] in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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