Art. 252 – Codice civile – Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore
Qualora il figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice [disp. att. 38], valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [38] qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi [30 Cost.], nonché dell'altro genitore [naturale] che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis]. In questo caso il giudice [38 att.] stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.
Qualora il figlio [naturale] sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia [legittima] è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio [naturale].
È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore [naturale] che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis].
In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3563/2006
In tema di conseguenze dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore, la norma dell'art. 74 della legge sull'adozione 4 maggio 1983, n. 184, nell'affidare, con una formulazione ampia, al tribunale per i minorenni l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento, non determina nè limita i mezzi utilizzabili al fine suindicato, potendo l'indagine richiedere strumenti più o meno penetranti a seconda delle particolarità del caso concreto, e quindi comprendere l'esecuzione di un accertamento tecnico in ordine al rapporto di paternità. Ove un tale accertamento sia stato disposto, le relative risultanze, così come il rifiuto dell'interessato a sottoporvisi, hanno valenza probatoria piena solo ai limitati fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, cod. civ. (richiamato dal secondo comma del citato art. 74), ossia per il rilascio dell'autorizzazione all'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità e per la nomina di un curatore speciale; nondimeno, gli accertamenti compiuti in tale fase prodromica, ove l'interessato si sottragga alla consulenza tecnica disposta dal tribunale ordinario nel giudizio, promosso dinanzi ad esso, di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, pur non potendo assurgere, di per sè, ad elemento di prova sulla veridicità del riconoscimento, possono avere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore indiziario, se in questo prodotti o acquisiti, tenuto anche conto che, su di essi, in tale giudizio, le parti possono formulare i loro rilievi o le loro deduzioni, con l'esercizio di ogni mezzo di difesa. (Nel caso di specie, la corte d'appello aveva utilizzato, valutandole in concorso con il successivo rifiuto dell'autore del riconoscimento a sottoporsi a consulenza tecnica nel corso del giudizio di merito di impugnazione di tale riconoscimento, le risultanze dell'accertamento tecnico espletato dinanzi al tribunale per i minorenni; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso avverso l'impugnata sentenza).
Cass. civ. n. 548/1989
I provvedimenti del giudice minorile in tema di autorizzazione all'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, secondo la previsione dell'art. 252 c.c., al pari di quelli contemplati dall'art. 317 bis c.c., con riguardo, in genere, all'esercizio della potestà da parte del genitore naturale, sono modificabili e revocabili, non hanno attitudine a incidere in via definitiva sulle posizioni soggettive degli interessati e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.