10 Gen Art. 252 — Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore
Qualora il figlio [ naturale ] nato fuori dal matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice [ disp. att. 38 ], valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L’eventuale inserimento del figlio [ naturale ] nato fuori dal matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [ 38 disp. att. ] qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi [ 30 Cost. ], nonché dell’altro genitore [ naturale ] che abbia effettuato il riconoscimento [ 317bis ]. In questo caso il giudice [ 38 att. ] stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.
Qualora il figlio [ naturale ] sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia [ legittima ] è subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all’atto del matrimonio o l’altro coniuge conoscesse l’esistenza del figlio [ naturale ].
È altresì richiesto il consenso dell’altro genitore [ naturale ] che abbia effettuato il riconoscimento [ 317bis ].
In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 548/1989
I provvedimenti del giudice minorile in tema di autorizzazione all’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, secondo la previsione dell’art. 252 c.c., al pari di quelli contemplati dall’art. 317 bis c.c., con riguardo, in genere, all’esercizio della potestà da parte del genitore naturale, sono modificabili e revocabili, non hanno attitudine a incidere in via definitiva sulle posizioni soggettive degli interessati e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost.
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