Avvocato.it

Art. 253 — Inammissibilità del riconoscimento

Art. 253 — Inammissibilità del riconoscimento

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio [ legittimo o legittimato ] in cui la persona si trova [ 231 ss. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 15990/2013

Il figlio non può far valere le proprie ragioni ereditarie nei confronti dei beni della successione del padre naturale, in presenza di una sentenza di accoglimento dell’azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo altrui, su questa non è ancora passata in giudicato e non è idonea, quindi, a superare la permanenza del contrasto tra “status” che, ai sensi dell’art. 253 c.c., determina l’inammissibilità di ogni pretesa fondata sulla filiazione naturale.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze