10 Gen Art. 231 — Paternità del marito
Il marito è padre del figlio concepito [ 232 ] o nato durante il matrimonio [ 243 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9379/2012
La presunzione legale di paternità di cui all’art. 231 c.c., a norma della quale il marito della madre è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio, può essere vinta soltanto con l’azione di disconoscimento di cui all’art. 235 c.c. e, quindi, da parte dei soggetti, nei termini e nelle condizioni all’uopo previste, ancorchè vi sia stata declaratoria di nullità del matrimonio tra i coniugi.
Cass. civ. n. 16093/2006
Nell’attuale quadro normativo, in cui è rinvenibile una norma di sistema — presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse (artt. 143 bis, 236, 237, secondo comma, 266, 299, terzo comma, c.c.; 33 e 34 del D.P.R. n. 396 del 2000) — che prevede l’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio legittimo, sia pure retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non in sintonia con le fonti sopranazionali, che impongono agli Stati membri l’adozione di misure idonee alla eliminazione delle discriminazioni di trattamento nei confronti della donna, ma che (come avvertito anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2006) spetta comunque al legislatore ridisegnare in senso costituzionalmente adeguato, non può trovare accoglimento la domanda dei genitori di attribuzione al figlio del cognome materno.
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