Art. 243 – Codice civile – Prova contraria
[La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante [249] non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre [231 ss. c.c.], oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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