10 Gen Art. 249 — Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.
Posted at 20:49h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VII – Dello stato di figlio > Capo III – Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
L’azione per reclamare lo stato legittimo spetta al medesimo.
L’azione è imprescrittibile [ 2934 ].
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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