10 Gen Art. 254 — Forma del riconoscimento
Il riconoscimento del figlio [ naturale ] è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento [ 1 2 ], davanti ad un ufficiale dello stato civile [ o davanti al giudice tutelare ] [ 344 ] o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
[ La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice 284 o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento 285 importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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