Art. 255 – Codice civile – Riconoscimento di un figlio premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti [254, 282 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.