Art. 256 – Codice civile – Irrevocabilità del riconoscimento

Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento [254, 679] ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato [679 ss. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 30122/2017

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del suo autore, ex art. 263 c.c., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, non consentita dall'art. 256 c.c., poiché l'autore che impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare la non rispondenza del riconoscimento al vero. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2014).