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Art. 67 — Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

Art. 67 — Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte [ 66 ] possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta [ 66, 726 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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